Con il decreto ministeriale del 2 agosto 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29.9.2022 sono entrate in vigore le modalità per la realizzazione dei progetti di formazione obbligatoria per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, destinata a agevolarne il reinserimento sia nell’ azienda di provenienza che in altre realtà.
L’obbligo di formazione sorge quando le iniziative siano state previste dalla legge o pattuite nel verbale di accordo sindacale preventivo; i progetti formativi devono prevedere:
Al termine del percorso formativo, come previsto dagli stessi progetti, dovrà essere rilasciato ai lavoratori un’attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento in conformità con le disposizioni definite dal Dlgs 13/2013 e dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.
Destinatari sono i lavoratori beneficiari delle misure straordinarie di sostegno al reddito in costanza di lavoro (Cigs, trattamenti straordinari assicurati dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi e territoriali e del Fis).
Lo scopo delle iniziative formative deve essere quello di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio anche ai fini della rioccupazione o dell’autoimpiego dei beneficiari.
La mancata partecipazione del lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione straordinaria, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo può comportare la decurtazione di una mensilità di trattamento o la decadenza dell’ammortizzatore con modalità da definire con altro Dm.
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