Curato e approvato nei contenuti dall’Università Carolina Albasio di Castellanza (VA) – in collaborazione con il Dr. Rapacciuolo, Responsabile Area Coordinamento Vigilanza dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta – il presente corso rispetta la disciplina in materia di formazione di base e trasversale introdotta con le linee guida nazionali per l’apprendistato professionalizzante approvate in data 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La formazione di base e trasversale sono obbligatorie.
Si rammenta che, secondo l’Art. 47 comma 8 del D.Lgs n.81/2015, “I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto – legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale”.
1. disponga di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi e sicuri ai sensi del T.U. n.81/208); si avvalga di personale adeguato (anche esterno all’azienda);
2. rispetti le prescrizioni in termini di ore e di contenuti/materie della formazione stabilite dalla normativa regionale. A tal proposito si evidenzia che tutte le Regioni sono tenute ad applicare al proprio interno i principi sanciti dalle linee guida nazionali approvate lo scorso 20 febbraio, anche se ad oggi lo hanno fatto solo Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Umbria, Piemonte e Lombardia.
I principi suddetti possono far parte comunque dell’accordo contrattuale tra impresa e apprendista purché richiamati nel contratto di lavoro. La formazione di base e trasversale è obbligatoria ed è oggetto della pattuizione contrattuale sottoscritta dalle parti, ma può non essere indicata nel PFI, con l’importante conseguenza che l’organo ispettivo potrà “investigare” solo la formazione tecnico-specialistica.
Il corso è rivolto a colore della prima annualità costituisce l’unico modulo per i laureati e il primo di due moduli per gli apprendisti in possesso di diploma e a tutti coloro che sono stati assunti applicando la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in particolare:
– apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”)
– apprendisti assunti dopo il 1° gennaio 2009 ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 (“Apprendistato professionalizzante” – Legge Biagi).
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