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Apprendistato professionalizzante

Apprendistato professionalizzante: che cosa implica?

Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro un’effettiva formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto collettivo nazionale di categoria. L’apprendistato professionalizzante, infatti, sorge proprio con la finalità di fornire al giovane lavoratore l’insegnamento necessario per l’acquisizione di capacità tecniche e di una qualifica professionale.

La formazione per l’apprendistato professionale si distingue in:
– formazione di base e trasversale, che obbligatoriamente deve essere fornita, da un’agenzia formativa accreditata, generalmente tramite servizio pubblico (centro impiego), oppure a carico dell’azienda, come meglio specificato di seguito;
– formazione professionalizzante, esclusivamente di responsabilità aziendale, come di seguito specificato.

 La formazione di base e trasversale:

 Attraverso un’offerta formativa pubblica, sulla base delle risorse disponibili, oppure a carico dell’azienda che dovrà rivolgersi ad agenzie formative accreditate, nel caso non voglia avvalersi del servizio pubblico oppure in mancanza di disponibilità di tale servizio pubblico. Infatti, le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti, sulla base del catalogo regionale (articolato su base territoriale) di attività formative.

Per   “formazione   di   base   e   trasversale”   si   intende   quella   finalizzata   all’ acquisizione   delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e sono determinati ai sensi  del comma 2, art. 51  del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i., per l’intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.

L’inadempimento dell’obbligo di formazione comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro.

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