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BONUS RICERCA: Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione 122/E del 10 ottobre 2017, l’agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardanti il bonus Ricerca e Sviluppo.

In particolare  la circolare precisa che:  non è possibile considerare agevolabile il contratto stipulato con società controllate o controllanti e che, ai fini della verifica della sussistenza del controllo, non è sufficiente che non venga superata la soglia del 49% dei diritti di voto in assemblea. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la verifica della influenza dominante deve essere svolta caso per caso.

PERSONALE:

le spese sostenute per l’attività di Ricerca e Sviluppo da soggetti autonomi rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione e sono riconducibili ai costi delle lettere c o d dell’articolo 3, comma 3, DL 145/2013 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg).

I costi sono qualificabili quali spese per competenza tecnica di cui alla lettera D del medesimo articolo nella ipotesi in cui mancasse il contratto di ricerca.

CONTRATTI DI LAVORO: i contratti di lavoro in somministrazione sono assimilati ai contratti di lavoro dipendente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

IL CALCOLO DEL BONUS: la legge 232/2016 ha potenziato il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. In primo luogo la legge ha prorogato di un anno l’incentivo, ha fissato l’aliquota di imposta al 50% per tutte le spese ammissibili ed ha eliminato la distinzione tra personale altamente qualificato e non altamente qualificato. Ha inoltre portato a 20 milioni l’importo massimo spettante.

Il calcolo del credito – La circolare individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

  • l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
  • l’autonomia dei singoli periodi di imposta;
  • il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

RICERCHE E STUDI POST: sono agevolabili pertanto anche le spese per ricerche e studi effettuate ex post rispetto alla commercializzazione dei prodotti cui si riferiscono. E’ necessario che tali spese siano sostenute per ricerche e studi rivolti alla modifica, miglioramento di prodotti o processi esistenti.

 

Maggiori dettagli:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-16052018-circolare-10