Previous
Next

Credito di imposta per attività di R & S: una breve sintesi

La vigente normativa che istituisce un credito d’imposta per attività R & S è stata riformata in diverse occasioni; l’ultima modifica in ordine cronologico è avvenuta con la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016.

L’attuale regime normativo è in vigore, salvo ulteriori modifiche, sino al 31 dicembre 2020.

Soggetti beneficiari

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto Destinazione Italia, ai sensi del quale, il credito di imposta in esame è attribuito a “tutte le imprese,  dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

In proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

La ricerca agevolabile

In via preliminare, si precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elencazione contenuta nelle menzionate disposizioni, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

L’elencazione delle attività ammissibili ricalca sostanzialmente le “Definizioni” recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla “ricerca fondamentale” (lettera m), alla “ricerca industriale” (lettera q) e allo “sviluppo sperimentale” (lettera j).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

 

Tipologie di investimenti ammissibili

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:

  • personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero nel minor periodo della data di costituzione.

Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

Utilizzo e rilevanza del credito d’imposta

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti.

Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il comma 9 dell’articolo 3, ripreso dall’articolo 6, comma 4, del Decreto attuativo, prevede che allo stesso “non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”.

Cumulo con altre agevolazioni

In merito alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, si fa presente che l’articolo 3 del decreto Destinazione Italia, al pari delle precedenti disposizioni istitutive di agevolazioni fiscali in materia di ricerca e sviluppo (i.e., l’articolo 1, commi da 280 a 284, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l’articolo 1 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70), non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto.

Alla luce di quanto finora rappresentato, si ritiene che dalle disposizioni dell’articolo 9 del Decreto attuativo non può ricavarsi, a contrario, un divieto generalizzato di cumulo con altre misure agevolative non espressamente contemplate.

Documentazione

La documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, richiede la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale. Il tale soggetto deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio: entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Per maggiori informazioni:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s